Statuto

Statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Denominazione e natura giuridica.

  1. Il Comune di Laghi, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico sociale e culturale. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto ed in attuazione dei principi inderogabili fissati dalla Legge.

 

Art. 2
Sede.

  1. Il Comune ha la sua sede legale nell’edificio comunale sito in Via Piazza n. 4 di Laghi.
  2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati in sedi diverse da quelle di cui al 1° comma, previa decisione adeguatamente pubblicizzata.

 

 Art. 3
Segni distintivi.

  1. Il Comune ha un proprio stemma.
  2. L’uso e la riproduzione di tale simbolo è disciplinato dal Regolamento.

 

Art. 4
Finalità ed obiettivi dell’azione comunale.

  1. Il Comune di Laghi, rappresenta l’intera popolazione e ne cura i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali.
  2. Svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge Nazionale e Regionale, nonché quelle che ritenga di interesse della propria collettività.
  3. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
  4. Il Comune di Laghi si propone, in particolare, di proseguire i seguenti obiettivi:
    • promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali, degli impianti turistico – produttivi e del recupero urbanistico del patrimonio storico ed architettonico;
    • realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
    • organizzazione razionale dell’apparato distributivo commerciale, tutela e promozione dell’artigianato locale ed incentivazione dell’agricoltura;
    • tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico;
    • tutela, sviluppo e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali presenti nel territorio;
    • superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali nei confronti delle realtà della pianura;
    • l’incentivazione dello sport e del turismo;
    • adozione di tutte le  misure atte a garantire a tutti i giovani la possibilità di accesso alla scuola di ogni ordine e grado;
    • lo studio di accordi con realtà limitrofe aventi analoghe problematiche;
    • esercizio associato di funzioni e servizi comunali, promossi dalla Comunità Montana.

FORME COLLABORATIVE

Art. 5
Principio di collaborazione.

  1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali promuove la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Comunità Montana di cui fa parte.
  2. Il Comune prima di assumere o disciplinare l’esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l’opportunità di esercitarli nelle forme di associazioni e cooperazione quali convenzioni, consorzi, accordi di programma, tenendo conto dell’omogeneità, dell’area interessata e delle eventuali tradizioni di collaborazioni precedenti.

 

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6
Strumenti di partecipazione.

 

  1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano all’attività amministrativa del Comune attraverso:
    • istanze, petizioni e proposte;
    • le consultazioni popolari;
    • gli organismi di partecipazione;
    • le libere forme associative locali.

 

Art. 7
Istanze.

  1. I cittadini, singoli ed associati, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono rivolgere al Comune istanze per l’inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi generali.
  2. L’istanza deve essere presentata in forma scritta al Protocollo del Comune, che ne rilascia, senza spesa, ricevuta.

 

Art. 8
Petizioni.

 

  1. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia, diretta ad esporre comuni necessità o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi generali.
  2. La petizione deve essere presentata al Protocollo del Comune, che ne rilascia, senza spesa, ricevuta.

 

 Art. 9
Proposte.

 

  1. La proposta deve contenere l’oggetto della deliberazione e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

 

 Art. 10
Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

 

  1. Il Segretario Comunale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte presentate, corredate dall’istruttoria dell’Ufficio competente e del suo parere, al Sindaco entro 15 giorni dalla data di presentazione al Protocollo del Comune.
  2. Il Sindaco iscrive le istanze, le petizioni e le proposte all’ordine del giorno dell’organo competente per materia al loro esame entro 30 giorni dalla loro presentazione.
  3. Il Consiglio e la Giunta esaminano le istanze, le petizioni e le proposte di loro competenza entro il termine di 30 giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno.
  4. Il Sindaco ed il Segretario Comunale rispondono alle istanze, petizioni e proposte di loro competenza entro 60 giorni dalla data di presentazione.
  5. Il Segretario Comunale comunica al primo dei presentatori dell’istanza, della petizione e della proposta le determinazioni che sono state assunte in merito dagli organi e dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

 

Art. 11
Consultazione della popolazione.

  1. Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, dispongono, nella materia di rispettiva pertinenza, la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione. In particolare la consultazione avviene attraverso le seguenti forme:
    • convocazione di assemblea;
    • formulazione di questionari;
    • coinvolgimento, a titolo meramente consultivo, nelle commissioni consiliari su richiesta di associazioni ed organismi interessati.
  2. La consultazione può essere richiesta da almeno 30 (trenta) cittadini di età non inferiore agli anni 18.

 

Art. 12
Divieto di consultazione.

  1. La consultazione non può avvenire:
    • per tutte le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
    • per le deliberazioni concernenti elezioni, nomine, designazioni e revoche;
    • per la materia finanziaria, contabile e tributaria;
    • per le materie sulle quali il Comune deve provvedere entro termini fissati dalla legge;
    • nei casi in cui devono essere eseguiti interventi urgenti conseguenti a calamità naturali.
  2. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
  3. l regolamento disciplina le modalità per attuare la consultazione della popolazione nelle forme previste al 1° comma, per renderne noto l’esito alla cittadinanza e per l’adozione delle decisioni conseguenti da parte degli organi comunali.

Art. 13
Organismi di partecipazione.

  1. Il Comune può promuovere la formazione di organismi di partecipazione all’attività amministrativa, con particolare riferimento ai settori scolastico, socio – assistenziale, sportivo turistico, ambientale ed economico.
  2. Gli organismi di partecipazione possono esprimere pareri ed avanzare proposte nei settori indicati nel comma 1.
  3. Gli organismi di partecipazione possono essere consultati dal Comune.
  4. Il regolamento definisce le modalità per l’organizzazione ed il funzionamento degli organismi partecipativi.

 

Art. 14
Registro delle Associazioni locali.

 

  1. Il Comune valorizza le libere forme associative e ne favorisce la loro partecipazione all’Amministrazione locale.
  2. Ai soli fini di cui al comma 1, il Comune istituisce il Registro Municipale delle Associazioni operanti nel territorio comunale.
  3. Per essere iscritte al registro, le Associazioni devono dimostrare di raggruppare più cittadini del Comune, di non perseguire scopi di lucro e di avere previsto negli statuti associativi forme di accesso elettorali interne e decisionali che garantiscono i principi di democraticità e di trasparenza.
  4. I criteri per la verifica dei requisiti e le modalità per ottenere l’iscrizione nel Registro di cui al comma 1, sono stabiliti dal Regolamento.

 

Art. 15
Rapporti fra Comune ed Associazioni locali.

  1. Il Comune può stipulare con le Associazioni di cui all’art. 14 convenzioni per lo svolgimento coordinato di servizi nei settori dell’assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative, nell’ambito delle rispettive competenze.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione fra comune e le associazioni, gli eventuali rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
  3. Ai fini di favorirne la loro attività, il Comune può erogare alle associazioni di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento, sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari.

 

 Art. 16
Partecipazione al procedimento amministrativo.

 

  1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai seguenti principi:
    • l’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;
    • l’Amministrazione Comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria;
    • la comunicazione dell’avvio del procedimento deve essere effettuata a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati suscettibili da essere sacrificati dal procedimento nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso;
    • le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti dell’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari;
    • saranno comunque ammesse audizioni personali o di soggetti portatori di interessi generali costituiti in associazioni e comitati.
  2. Tali audizioni possono essere provocate dall’Amministrazione Comunale o richieste da terzi.

 

Art. 17
Pubblicità degli atti.

  1. Nella Sede Municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un albo pretorio per la pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti comunali, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, delle concessioni edilizie e di tutti gli atti e gli avvisi che, per disposizioni di legge, del presente Statuto, e di regolamenti generali o comunali devono essere portati a conoscenza della collettività.
  2. Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune può pubblicare un notiziario amministrativo contenente un rapporto dell’attività amministrativa svolta e dei principali programmi e degli atti emanati nonché informazione sui servizi erogati agli amministrati.

 

 Art. 18
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune.

  1. Con Regolamento comunale sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto dei cittadini, singoli ed associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune ai sensi della Legge n. 241/1990.
  2. Nel rispetto dei principi contenuti nella Legge n. 241 del 1990 e nella Legge n. 127 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, è garantito l’esercizio, nel modo più ampio possibile, del diritto d’accesso e d’informazione.

 

 Art. 19
Referendum.

 

  1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.
  2. Non possono essere indetti referendum:
    • in materia di tributi locali e di tariffe;
    • su attività amministrative vincolate da Leggi Statali o Regionali;
    • su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
  3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
    • il 10 per cento del corpo elettorale riferito al 31 dicembre dell’anno precedente;
    • il Consiglio Comunale.
  4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
  5. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo. Non può aver luogo referendum in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

 

 Art. 20
Effetti del referendum.

 

  1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
  2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

 

TITOLO III
ORGANI ELETTIVI

  Art. 21
Il Consiglio Comunale.

  1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico – amministrativo generale e ne controlla l’attuazione.

 

Art. 22
Competenze ed attribuzioni.

  1. Il Consiglio Comunale esercita esclusivamente le potestà e le competenze previste dalla legge n. 142 dell’8 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle disciplinate in Leggi speciali nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
  2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

 

Art. 23
Consiglieri Comunali.

  1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera Comunità senza vincolo di mandato. Per l’esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo, il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato.
  2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare:
    • proposte di deliberazione;
    • interpellanze, interrogazioni e mozioni.
  3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di controllo politico – amministrativo e di iniziativa del Consigliere Comunale sono disciplinate dal regolamento
  4. Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri. Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell’intera Comunità locale.
  5. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali sono membri.
  6. Entro 90 giorni dall’insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo. I Consiglieri hanno diritto d’intervenire, proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio comunale verifica l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco ed Assessori. E’ facoltà del Consiglio Comunale, durante il mandato, adeguare le linee programmatiche secondo nuove esigenze.

 

Art. 24
Consigliere anziano.

 

  1. Ad ogni fine previsto dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.

 

 Art. 25
Dimissioni dei Consiglieri.

 

  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio; devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma della Legge n. 127/97.

 

Art. 26
Decadenza.

 

  1. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera di Consiglio Comunale. Il Sindaco, accertata l’assenza maturata, provvede con comunicazione scritta all’avvio del procedimento amministrativo a carico del Consigliere. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro 20 giorni dalla data di ricevimento.
  2. Scaduto il termine, il Consiglio Comunale esamina e delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

 

Art. 27
Maggioranza richiesta per la validità delle sedute.

 

  1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

 

Art. 28
Mozione di sfiducia.

 

  1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La  mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art. 29
Pari opportunità.

 

  1. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.
  2. Si promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

 

Art. 30
Gruppi consiliari.

 

  1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno tre membri.
  2. In deroga a quanto stabilito con il comma 1, un gruppo può essere costituito da meno di tre Consiglieri qualora i Consiglieri medesimi siano eletti in liste diverse.
  3. Il Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari, e le relative attribuzioni.
  4. Nelle more della designazione sono capigruppo, ad ogni fine previsto dalla Legge e dallo Statuto, per la maggioranza, il Consigliere, non facente parte della Giunta, che ha riportato la maggiore cifra individuale; per le minoranze, i candidati alla carica di Sindaco.

 

Art. 31
Commissioni consiliari.

 

  1. Il Consiglio Comunale istituisce, nel suo seno, commissioni permanenti e temporanee o speciali.
  2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
  3. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, degli organismi associativi e rappresentativi di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
  4. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

 

Art. 32
Attribuzioni delle commissioni permanenti.

 

  1. Le commissioni permanenti, per un migliore esercizio delle funzioni consiliari, hanno competenza consultiva per tutti gli atti sottoposti al loro esame.

 

Art. 33
Commissioni speciali.

 

  1. Per la trattazione di singoli oggetti il Consiglio può costituire commissioni speciali, la cui composizione, i cui compiti e i cui poteri sono disciplinati dal Regolamento.
  2. A richiesta dei due quinti dei Consiglieri assegnati, possono essere istituite commissioni di richiesta per l’accertamento di fatti e problematiche, anche a carico di soggetti operanti nella Amministrazione a qualsiasi titolo.
  3. La composizione, il funzionamento e i poteri di tali commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare. In ogni caso la presidenza di Commissioni di controllo o garanzia è attribuita alle opposizioni.
  4. I risultati delle indagini vengono riferiti in Consiglio Comunale.

 

GIUNTA COMUNALE

Art. 34
Composizione.

 

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro Assessori.
  2. Possono essere eletti alla carica di Assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, alle seguenti limitazioni e condizioni:
    • i candidati devono possedere adeguata esperienza tecnico – professionale, debitamente documentata, relativa al settore operativo da affidare all’assessore esterno,
    • i candidati devono essere preferibilmente iscritti nelle liste elettorali del Comune.
  3. L’Assessore non Consigliere, per quanto concerne le materie attribuite alla competenza della Giunta, gode dei medesimi diritti e prerogative spettanti agli altri componenti della Giunta medesima, mentre per quella di pertinenza del Consiglio, la sua partecipazione è limitata all’illustrazione e discussione della proposta di deliberazione, con esclusione del diritto di voto.
  4. Tra gli Assessori non può sussistere un vincolo di coniugio o di parentela o affinità fino al secondo grado.

 

Art. 35
Assessori.

 

  1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con atto scritto.
  2. Essi svolgono attività propositiva, di supporto e collaborazione all’operato del Sindaco nelle materie attribuite alla competenza della Giunta.
  3. Nell’ambito dei poteri disciplinati dal precedente comma, ciascun Assessore può essere incaricato dal Sindaco della cura di specifici settori di attività.

 

Art. 36
Competenze.

  1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’Amministrazione del Comune. Si insedia dopo la comunicazione del Sindaco al Consiglio Comunale dei nomi degli Assessori.
  2. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la Legge o lo Statuto non attribuiscano al Sindaco, o alla competenza gestionale del Segretario e degli altri organi burocratici del Comune.
  3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
  4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.
  5. Pone in essere altresì gli atti di propria competenza per Legge e regolamenti.

 

Art. 37
Funzionamento della Giunta.

 

  1. Le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento.

 

NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 38
Validità delle sedute e delle deliberazioni.

 

  1. Gli organi collegiali deliberano con l’intervento di almeno la metà dei componenti assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge o lo Statuto prevedano una diversa maggioranza.
  2. Sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati le seguenti deliberazioni:
    • approvazione dei regolamenti,
    • interpretazione di norme statutarie,
    • ogni altra deliberazione per la quale la Legge lo preveda.
  3. I Consiglieri che si astengono volontariamente dalla votazione, si computano ai fini della validità della seduta, ma sono esclusi dal numero dei votanti.
  4. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

 

Art. 39
Votazione.

 

  1. Le votazioni sono palesi.
  2. Le deliberazioni concernenti persone, allorchè si esercitano facoltà discrezionali, fondate sull’apprezzamento delle qualità e del comportamento di una persona, sono adottate a scrutinio segreto.
  3. Sono comunque adottate a scrutinio segreto, con voto limitato le deliberazioni concernenti la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge.
  4. Nel caso in cui la Legge preveda la rappresentanza della minoranza, allorchè, a seguito della votazione, non sia risultato eletto alcun consigliere della stessa, viene nominato, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il candidato della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
  5. A parità di voti prevale il più anziano di età.

 

Art. 40
Assistenza alle sedute e verbalizzazione.

 

  1. Ad ogni seduta degli organi collegiali partecipa il Segretario Comunale, il quale stende il processo verbale di ciascuna deliberazione e rende il parere di legittimità sui quesiti tecnico – giuridici sollevati dagli Assessori e dai Consiglieri.
  2. Nei casi di incompatibilità con l’oggetto in trattazione, il Segretario Comunale ed il Vice Segretario, devono astenersi dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall’aula.
  3. Ove ricorre l’ipotesi di cui al comma 2, il Presidente affida ad un Consigliere o ad un Assessore, il compito di stendere il verbale della deliberazione.
  4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale o da chi lo ha sostituito.

 

Art. 41
Il Sindaco.

 

  1. Il Sindaco è l’Organo Responsabile dell’Amministrazione del Comune.
  2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

 

Art. 42
Durata in carica e surrogazioni.

 

  1. Il Sindaco e gli Assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino all’insediamento dei successori, salvo il successivo comma 2.
  2. In ogni caso in cui il Sindaco cessi dalle sue funzioni ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 81/1993, si applicano le disposizioni dello Statuto sul sostituto del Sindaco, fino alla nuova elezione del Sindaco e della Giunta.
  3. Della sostituzione dei singoli componenti della Giunta revocati dal Sindaco, viene data motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sostituzione.

 

Art. 43
Forma di presentazione delle dimissioni.

 

  1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al sindaco. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al Protocollo comunale.
  2. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.
  3. Le dimissioni del Sindaco al Consiglio Comunale divengono irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione. Divenute tali, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario.
  4. Le dimissioni di singoli Assessori sono irrevocabili e di effetto immediato dalla loro presentazione, in tal caso si applicano le disposizioni del 3° comma dell’art. 42 del presente Statuto.

 

Art. 44
Attribuzioni di amministrazione.

 

  1. Compete al Sindaco:
    • la rappresentanza generale dell’Ente;
    • la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico – amministrativa del Comune;
    • la formulazione di direttive politiche ed amministrative rivolte, rispettivamente, alla Giunta ed al Segretario;
    • la promozione di iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalle Leggi;
    • la convocazione di comizi per i referendum consultivi;
    • l’adozione di ordinanze ordinarie, necessitate, contingibili e urgenti;
    • l’adozione di atti e provvedimenti che norme di Legge attribuiscono alla competenza specifica del Sindaco;
    • presenta istanze per la concessione di contributi al Comune da parte di soggetti pubblici o privati.
    • Ogni altra competenza prevista dalla legge.

 

Art. 45
Attribuzioni di vigilanza.

 

  1. Compete al Sindaco:
    • la promozione, per il tramite del Segretario Comunale, di indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;
    • la facoltà di disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni, le società per azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;
    • l’assunzione di iniziative volte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni, enti, aziende e società dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi formulati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
    • d)     Ogni altra competenza prevista dalla legge.

 

Art. 46
Attribuzioni di organizzazione.

 

  1. Compete al Sindaco:
    • la predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza degli organi collegiali ai sensi delle norme regolamentari;
    • l’esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti secondo le previsioni del regolamento;
    • la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari.
    • Ogni latra competenza prevista dalla legge.

 

Art. 47
Vice Sindaco.

 

  1. Il Vice Sindaco è l’assessore che in virtù di apposita delega ricevuta dal Sindaco, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di questo.
  2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate da altro Assessore.

 

Art. 48
Deleghe ad impiegati quale Ufficiale di Governo.

 

  1. Il Sindaco può delegare agli impiegati il compimento di atti inerenti alle funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge.

 

Art. 49
Comunicazione ed efficacia delle deleghe.

 

  1. Le deleghe rilasciate agli Assessori sono comunicate al Consiglio.
  2. Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.

 

TITOLO IV
STRUTTURA DEL COMUNE

Art. 50
Uffici.

 

  1. Gli uffici sono raggruppati, in base all’affinità delle funzioni e degli interventi in unità operative, secondo quanto previsto dal Regolamento.
  2. Il Regolamento prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali con la finalità di assicurare la massima mobilità tra le figure professionali e profili appartenenti alla stessa qualifica funzionale in relazione alle esigenze ed ai programmi del Comune.
  3. Il Regolamento relativo agli uffici e servizi disciplina le modalità per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico. Spettano agli uffici e servizi le competenze ex art. 6, Legge 127/97, commi 1 – 2 – 3, con esclusione delle funzioni conferite al Segretario Comunale, al successivo articolo 46 dello Statuto, ai sensi dell’art. 17, comma 68, della Legge 127/97, nonché le competenze derivanti da tutte le successive norme e disposizioni legislative in materia.

 

Art. 51
Il Segretario Comunale.

 

  1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge ed assiste gli organi di governo del Comune nella loro azione.

 

Art. 52
Esecuzione delle deliberazioni.

 

  1. L’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai Responsabili delle singole unità organizzative.

 

Art. 53
Competenze del Segretario.

 

  1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente  in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l’attività.

Il Segretario, inoltre:

  • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

 

Art. 54
Incarichi a tempo determinato.

 

  1. Il Sindaco, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per ottenere obiettivi determinati e con convenzione a termine.
  2. Il Sindaco può procedere alla nomina del direttore generale dell’Ente in convenzione tra i Comuni oppure può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario del Comune. Tale nomina non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

 

TITOLO V
I SERVIZI

Art. 55
Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi.

 

  1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
  2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società per azioni, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla Legge.

 

Art. 56
Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni.

 

  1. Il Sindaco procede alla nomina degli amministratori di aziende ed istituzioni, facendo precedere la nomina del Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.
  2. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.
  3. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.
  4. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dai Responsabili dell’azienda o dell’istituzione.
  5. Il Sindaco può revocare tutti gli amministratori, ovvero alcuni o uno di essi, secondo le modalità previste dalla Legge n. 142/1990 e dalla legge n. 81/1993.
  6. Il provvedimento di revoca deve indicare i nomi dei nuovi amministratori.

 

Art. 57
Istituzione per la gestione di servizi pubblici.

 

  1. L’istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri.
  2. I membri del Consiglio di amministrazione salvo revoca, comma 5° art. 56, restano in carica fino all’elezione del Sindaco successivo, sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
  3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri Comunali, estendendosi all’istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
  4. Il Consiglio di amministrazione della istituzione, sentito il Sindaco, può nominare direttore dell’istituzione medesima il Segretario Comunale, o un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all’amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
  5. Il Sindaco, sentito il Consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.
  6. L’Amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito Regolamento comunale.

 

Art. 58
Partecipazione a società di capitali.

 

  1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuovere la fondazione.
  2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale siano nominati dal Sindaco, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile.

 

Art. 59
Promozioni a forme associative e di cooperazione
tra Amministrazioni Pubbliche.

 

  1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni Pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l’azione integrata e coordinata delle stesse.

 

Art. 60
Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative.

 

  1. Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.

 

Art. 61
Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali.

 

  1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell’attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.
  2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull’attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al consiglio Comunale.
  3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

 

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 62
Controllo economico interno della gestione.

 

  1. Il controllo economico interno è svolto dal Responsabile dell’Ufficio ragioneria ai sensi delle norme vigenti.
  2. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l’espletamento del controllo economico della gestione.

 

Art. 63
Revisore Unico del Conto – Funzioni.

 

  1. Il Revisore Unico del Conto, nell’esercizio delle sue funzioni, è Pubblico Ufficiale.
  2. Adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ha diritto di accesso agli atti in conformità di quanto stabilito dallo statuto e dalle norme vigenti.
  3. Il Revisore Unico del Conto svolge funzioni di controllo interno e di revisione economico – finanziaria, in attuazione della normativa di settore vigente. In particolare svolge le seguenti funzioni:
    • attività di collaborazione con il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Segretario ed i funzionari comunali;
    • pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
    • vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
    • redazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
    • referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
    • verifiche di cassa.
  4. L’esercizio delle funzioni del Revisore Unico del Conto è disciplinato dalle normative di Legge e di Regolamento.

 

Art. 64
Osservazioni per fatti di gestione da parte dei Consiglieri.

 

  1. Ogni capogruppo può evidenziare al Revisore Unico del Conto fatti afferenti la gestione dell’Ente, che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.
  2. Quando la denuncia provenga da un terzo dei Consiglieri, il revisore Unico del Conto deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire tramite il Sindaco al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

 

Art. 65
Motivazione delle deliberazioni consiliari.

 

  1. Il Consiglio Comunale, nell’esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

 

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE

Art. 66
Regolamenti Comunali anteriori.

 

  1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Pagina aggiornata il 21/05/2024

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