Regolamento ICI

 

REGOLAMENTO

PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

E

DISCIPLINA

DELL’ACCERTAMENTO

IN AUTOTUTELA

 

 

 

 

 

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DELL’11/03/2006

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

OGGETTO

 

 

1. Il presente Regolamento opera in merito alle norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Leg. 30.12.1992 n. 504 e   successive modificazioni ed integrazioni. Si agisce, in particolare, secondo il disposto degli artt.52 e 59 del  D.Leg.5.12.1997 n.446.

 

2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare  l’attività amministrativa secondo fini determinati dalla legge e criteri di economicità, efficacia, pubblicità con le procedure previste per i singoli procedimenti.

 

 

Articolo 2

SOGGETTI PASSIVI

 

 

1.     Ad integrazione dell’art.3 del D.Leg. 31.12.1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, si considera assimilato, sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione, quello dei seguenti soggetti assegnatari di diritti sugli immobili utilizzati come propria abitazione:

-         il coniuge superstite ai sensi dell’art.540 del Codice Civile;

-         il coniuge separato per sentenza, al quale per accordo in sede di separazione o per decisione del giudice sia stata assegnata l’abitazione familiare;

-         il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa sull’alloggio assegnatogli, anche se non in via definitiva;

-         l’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

 

2.     L’assimilazione, sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione, si estende, quanto alla soggettività passiva, anche alle pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale.

 

 

Articolo 3
TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

 

 

1.      Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti o imprenditori agricoli  a titolo principale, esercitano l’attività  diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

 

2.      La tassazione, quale terreno agricolo, è concessa a condizione che:

a)      il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo a titolo principale, risultante dalla iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall’art.11 della Legge 9 gennaio 1963 n.9, con conseguente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, tragga dalla conduzione del fondo almeno il  70% del complessivo reddito familiare IRPEF, al netto di quello di pensione, determinato  per l’anno precedente.

L’iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo di imposta, mentre la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1°gennaio dell’anno successivo;

b)      il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.

 

3.      La domanda diretta ad ottenere la tassazione del terreno quale terreno agricolo a titolo principale, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo ICI o a suo delegato.

 

4.      La medesima domanda ha effetto anche per gli anni successivi, fino a quando ne ricorrono i presupposti.

Va redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi:

a)      generalità, residenza o domicilio legale, codice fiscale ovvero partita IVA del richiedente;

b)      ubicazione del terreno ed indicazione della partita catastale, foglio, particella e subalterno;

c)      dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo;

d)      dichiarazione sul sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 1 del presente articolo;

e)      impegno a fornire tutti i dati eventualmente ritenuti necessari dall’ufficio tributi del Comune per l’istruttoria dell’atto.

 

 

Articolo 4

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE   FABBRICABILI

 

1.      Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del  1° gennaio dell’anno di imposizione.

 

2.      Ai sensi dell’art.59, comma 1, punto g) del D. Leg. 446//1997, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

 

3.      A tal fine l’Amministrazione Comunale può costituire una commissione con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi anche professionisti e tecnici competenti esterni. Per il primo anno di applicazione del presente articolo, la determinazione dei valori medi ha efficacia per l’anno in corso. Per gli anni seguenti, la Giunta Comunale, su proposta della Commissione Tecnica, definisce i parametri di rivalutazione entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza.

 

4.      Il valore delle aree fabbricabili è rivalutato sulla base degli indici del costo di  costruzione di un fabbricato residenziale, mensilmente pubblicati dall’ISTAT.

 

5.      La rivalutazione è eseguita su base annua, calcolando l’aumento intercorso tra il mese di gennaio ed il mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente.

 

6.      Non si fa luogo, quindi,  ad accertamento in rettifica qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito relativamente all’anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.

 

7.      E’ fatto salvo quanto stabilito dall’art.5, comma 5, del D.Leg. 504/92 secondo cui il valore delle aree fabbricabili è comunque quello venale in comune commercio, per cui il Responsabile, previo indirizzo amministrativo, può ritenere congruo il valore, dichiarato dal contribuente, anche se inferiore a quello stabilito nel regolamento per vincoli particolari gravanti sul terreno.

 

 

Articolo 5

FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

 

 

1.      I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta per ogni singola unità immobiliare autonomamente iscrivibile nel catasto edilizio urbano dalla data di  ultimazione dei lavori di costruzione di quest’ultima ovvero, se antecedente, dalla data in cui la stessa è comunque utilizzata.

 

2.      Ai fini impositivi, la superficie complessiva dell’area fabbricabile, sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria delle unità immobiliari, iscrivibili al catasto edilizio urbano, già ultimate e autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricati.

 

 

Articolo 6

PERTINENZE

 

 

1.      Sono assimilate alle abitazioni principali le pertinenze dell’abitazione principale stessa (box, garage, posto auto, cantina, soffitta ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione  nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

2.      Resta fermo il fatto che l’unità immobiliare ad uso abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Leg. N. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

 

3.      Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

 

 

TITOLO II
AGEVOLAZIONI E CASI PARTICOLARI

 

 

Articolo 7

RIDUZIONI PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

 

 

1.      Si applica la riduzione alla metà dell’imposta come previsto dall’art.8, comma 1, del D. Leg. 504/97, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

 

2.      L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e comporta come conseguenza la chiusura dell’erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.31, comma 1, lettere  c),  d) ed e), della Legge 5 agosto 1978 n.547, al fine di consentire il superamento delle  condizioni di inagibilità o inabitabilità.

Qualora il fabbricato sia costruito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d’uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le  riduzioni d’imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o   inabitabili e non all’intero fabbricato.

 

3.      La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inabitabilità o inagibilità possono essere denunciati dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ex art. 4 L. n. 15//68, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.

 

4.      Il contribuente comunica al Funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti per verificare la veridicità della dichiarazione del contribuente.

 

5.  Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza   di sgombero, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

 

 

Articolo 8

UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

1.      Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, la riduzione o la detrazione prevista dalla normativa ordinaria.

 

2.      Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente con la sua famiglia e vi ha eletto la propria residenza.

 

3.      Agli effetti della determinazione dell’aliquota e dell’eventuale detrazione d’imposta, si considerano parte integrante dell’abitazione principale, come definito dai commi 1 e 2 del presente articolo, le pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto.

 

4.      L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

5.      La detrazione, ove prevista, spetta soltanto per l’unità immobiliare ad uso abitazione principale e quindi l’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza nell’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione principale.

 

6.      Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D. Leg. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo.

 

7.      Nel caso in cui l’abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare con altri, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo, indipendentemente dalla quota di possesso, così come previsto dalla legge in via ordinaria.

 

8.      La medesima detrazione o riduzione d’imposta si applica anche per :

 

-         le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;

-         l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-         l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

 

 

Articolo 9

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI

 

 

1.      Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti, ai fini sia dell’applicazione dell’aliquota ridotta sia della detrazione d’imposta, le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta di primo grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza.

 

2.      Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.

 

3.      Il soggetto passivo interessato deve  attestare, con  dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'agevolazione per l’abitazione principale in virtù della concessione gratuita entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione stessa.

 

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  VERSAMENTO, RIMBORSI, ATTIVITÀ’ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

 

 

Articolo 10

VERSAMENTI

 

 

1.      Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell’imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

 

2.      Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti dell’imposta effettuati dal nudo proprietario e dall’erede in luogo del soggetto passivo del tributo.

 

3.      La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio sancito al primo comma dell’art.10 del D. Leg. 504/92, secondo il quale ciascun titolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

 

4.      La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro comunque la possibilità di richiesta di rimborso, ex art.13 D. Leg. 504/92, per le somme versate per conto degli altri.

 

5.      Su specifica richiesta del contribuente che si trovi in condizioni di particolare disagio economico, il Sindaco può prorogare il pagamento dell’annualità in ulteriori quattro rate.

 

6.      Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, purché l’imposta risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune destinatario e qualora venga data comunicazione dell’errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell’imposta.

 

 

Articolo 11

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

 

 

1.        Sono stabiliti termini diversi da quelli indicati dall’art.10 del D. Leg. 504/92, e cioè entro giugno ed entro dicembre, senza applicazione di interessi, per i versamenti dell’imposta eseguiti, in caso di decesso, dagli eredi che potranno versare l’imposta dovuta dal defunto e quella dovuta da loro stessi entro i tre mesi successivi alla data di accettazione dell’eredità.

 

 

Articolo 12

RIMBORSO DELL’IMPOSTA PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI  AREE

 

1.      Per le aree divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta al contribuente il rimborso della  quota d’imposta versata in eccesso maggiorata degli interessi nella misura legale.

 

2.      La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi  delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta.

 

3.      Il diritto al rimborso può esser esercitato qualora sussistano le seguenti condizioni:

 

-         non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di  interventi di qualunque natura sulle aree interessate ai sensi  dell’art.31, comma 10, della Legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazione ed integrazioni;

-         non vi siano azioni, ricorsi o quant’altro intrapresi e pendenti avverso l’approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant’altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

-         che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

 

4.      Il rimborso è disposto solo a seguito della relativa domanda che deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro il termine di tre anni dalla data in cui il provvedimento con il quale le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità è divenuto definitivo.

 

5.  Il rimborso spetta a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno due anni e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni.

 

 

Articolo 13

RIMBORSI PER RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE ATTRIBUITA E PER SOMME  VERSATE  E  NON DOVUTE

 

 

1.      La variazione in diminuzione della rendita catastale attribuita e annotata negli atti catastali ha effetto retroattivo ai soli fini della richiesta di rimborso dell’imposta versata in eccesso, dalla data di efficacia della rendita rettificata.

 

2.      La variazione in diminuzione di cui al comma precedente deve risultare da:

-         correzione d’ufficio di errori materiali commessi dall’Agenzia del Territorio nell’espletamento delle procedure previste da norme legislative e regolamentari per l’attribuzione della rendita e per la successiva sua efficacia;

-         rettifica operata dall’Agenzia del Territorio in sede di autotutela, anche in conseguenza dell’istanza presentata a tal fine da parte del contribuente interessato;

-         sentenza, passata in giudicato, di accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, pronunciata dalle Commissioni Tributarie.

 

3.      Il contribuente può presentare domanda di rimborso per le somme versate  e non dovute all’Ufficio Tributi del Comune al quale è stata versata l’imposta  entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero dalla data di notifica al medesimo del provvedimento di attribuzione della nuova rendita.

5.      Il rimborso della maggiore imposta versata, aumentata degli interessi legali, spetta comunque per un periodo non eccedente cinque anni.

 

6.      Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 3, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate, secondo le espresse disposizioni tributarie in materia, con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

 

 

Articolo 14

DISCIPLINA DEI CONTROLLI

 

 

1.      Non si procederà ad attività di accertamento e liquidazione quando l’importo verificato sia pari o inferiore a €. 20,00 ad anno.

 

 

Articolo 15

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA

 

 

1.               L’Ufficio Tributi, prima di emettere provvedimenti di liquidazione od accertamento sulla base di dichiarazioni che presentano elementi di incertezza, chiede, con nota scritta agli interessati, i chiarimenti necessari e le produzione di eventuali documenti mancanti.

 

2.               I contribuenti interessati devono rispondere od esibire la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ed, in difetto, l’Ufficio notificherà l’atto di contestazione.

 

3.               Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, il Comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell’accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.

 

4.               Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del titolo V del presente regolamento.

 

 

Articolo 16

RAVVEDIMENTO

 

 

1.              Il contribuente che ha commesso errori ed omissioni può ravvedersi e regolarizzare spontaneamente, ed entro determinati termini, la propria posizione tributaria beneficiando della riduzione delle sanzioni edittali la cui entità varia in ragione della tempestività del ravvedimento e della tipologia di violazione.

 

2.              Non sarà possibile beneficiare di detta agevolazione, qualora:

a)      la violazione sia già stata contestata

b)      siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, compreso l’invio di eventuali questionari o inviti da parte dell’Ente, delle quali il trasgressore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

3.              La regolarizzazione potrà essere effettuata mediante dichiarazione integrativa o comunicazioni da trasmettere al competente Ufficio con le modalità già previste dal D. Leg. 472/97 per il ravvedimento.

 

 

 

TITOLO IV
RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 17

CONDIZIONI

 

 

1.      Il Comune concede la rateizzazione delle somme dovute in via ordinaria, a seguito di accertamento o iscrizione a ruolo, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a)      per persona fisica, quando il pagamento per imposta, sanzioni e interessi sia superiore ad 1/13 ( pari al 7,7% ) del reddito annuo lordo come risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno precedente.

Casi particolari, di volta in volta, potranno essere analizzati dalla Giunta Comunale nel merito.

b)      per società od impresa, in condizioni temporanee di insolvenza risultante da apposita autocertificazione, qualora il pagamento per imposta, sanzioni ed interessi sia superiore a € 1.500.

Casi particolari, di volta in volta, potranno essere analizzati dalla Giunta Comunale nel merito.

 

 

Articolo 18

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE E RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

 

 

1.      Coloro che intendono presentare domanda ai sensi dell’art.17 del presente regolamento, devono far pervenire all’Ufficio Tributi del Comune, apposita richiesta motivata, unitamente ai documenti che si offrono in prova, entro:

a)      dieci giorni antecedenti la scadenza dei pagamenti, nel caso di domanda di rateizzazione del versamento ordinario;

b)      trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nel caso di accertamento o liquidazione

c)      quindici giorni dalla notifica della cartella esattoriale, nel caso in cui la domanda di rateizzazione riguardi somme già iscritte a ruolo.

 

2.      Qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l’istanza viene accolta e sulla somma dovuta per il tributo rateizzato si applicheranno gli interessi di cui all’art.1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno.

 

3.      Il provvedimento di rateizzazione, o il suo diniego, saranno comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

Articolo 19

RATE, GARANZIE, DECADENZA

 

 

1.       Il numero minimo delle rate di pagamento concedibili è di n. 4, di pari importo, elevabili a n. 8 rate per importi superiori a € 5.000, elevabili a n. 12 rate se le somme dovute superano € 15.000.

 

2.       Se le rate sono superiori a n. 4, il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla preventiva escussione diretta su semplice richiesta del Comune di Laghi.

 

 

3.       La scansione temporale delle rate deve essere trimestrale, con pagamento entro l’ultimo giorno del trimestre; il mancato versamento anche di una rata, protratto oltre dieci giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di corrispondere per intero l’importo dovuto residuo, tramite riscossione coattiva con le modalità previste dalla legge e fatti salvi casi particolari da valutarsi a cura della Giunta Comunale nel merito.

 

4.       Entro undici giorni dal versamento di ogni rata trimestrale il contribuente dovrà far pervenire, anche a mezzo fax, all’Ufficio Tributi la quietanza dell’avvenuto pagamento.

 

5.       In nessun caso è concessa la dilazione delle somme per le quali sono già iniziati gli atti della procedura esecutiva successivi alla notifica della cartella esattoriale.

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER L’ADESIONE ALL’ACCERTAMENTO

Articolo 20

FINALITA’

 

 

1.           Il Comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio regolamento, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base del disposto del decreto legislativo 218/1997,e ciò con l’obiettivo di rendere più trasparente l’azione dell’Amministrazione Comunale, anche e soprattutto con il contenimento del contenzioso.

 

 

Articolo 21

DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

 

 

1.           Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; ne è esclusa, quindi, l’attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti che sono a base del provvedimento di liquidazione.

 

2.           Non è inoltre ammessa la definizione nei seguenti casi:

a)      se l’accertamento riguarda l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento;

b)      se è stato notificato l’avviso di accertamento o di liquidazione dopo l’invito di cui all’art.23;

c)      se la violazione ricade nell’ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità locale.

 

3.           L’Ufficio competente, inoltre, qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento, l’infondatezza o l’illegittimità dell’accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l’atto di accertamento nell’esercizio dell’autotutela.

 

 

Articolo 22

COMPETENZE

 

1.             Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell’accertamento con adesione; questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad una unità del servizio tributi quale responsabile del procedimento.

 

2.             Il funzionario responsabile del servizio, in sede di contraddittorio con il contribuente, valuta, oltre agli elementi probatori in possesso dell’ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costi/benefici derivato dall’emissione dell’avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l’analisi della giurisprudenza prevalente.

 

3.             Sulla base di quanto sopra decide sulla definizione dell’accertamento in adesione.

 

 

Articolo 23

ATTIVITA’ DEL COMUNE

 

1.            Il funzionario responsabile, prima dell’emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a € 1000,00 e per i casi in cui ne ravvisi l’opportunità, trasmette al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notifica a mezzo messo, un invito a presentarsi al servizio tributi.

 

2.            Nello stesso invito sono indicati:

-         gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’avviso di accertamento o di liquidazione suscettibile di adesione;

-         il giorno ed il luogo della convocazione per definire l’accertamento in adesione;

-         la sintesi delle modalità dell’adesione e delle riduzioni concedibili;

-         l’identificazione del responsabile del procedimento e l’indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente o telematicamente.

 

3.            Non è fatto obbligo dell’accettazione dell’invito; l’omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.

 

4.            La richiesta di chiarimenti e l’invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al Contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva non costituisce invito di adesione all’accertamento.

 

Articolo 24

ATTIVITA’ DEL CONTRIBUENTE

 

 

1.           Il Contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può richiedere, con istanza in carta semplice, la formulazione dell’avviso di accertamento.

 

2.           L’istanza non è vincolante ai fini dell’adesione.

 

3.           Entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 1, il funzionario responsabile, od un suo delegato, formula, anche telefonicamente o telematicamente, l’invito a presentarsi all’Ufficio Tributi, indicando il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell’adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni.

 

4.           Il Contribuente nei cui confronti sia stato notificato l’avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui al primo comma dell’art.23, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento in adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L’istanza è inviata al Comune con raccomandata semplice ed indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al funzionario responsabile o a suo delegato che ne rilascia apposita ricevuta; in ogni caso l’istanza si intende proposta al momento del ricevimento.

 

5.           La presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti gli altri coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dei termini per l’impugnazione di cui al comma precedente e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.

 

6.           L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.

 

 

Articolo 25

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

 

 

1.            Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l’adesione all’accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare ed è sottoscritta dal contribuente e dal funzionari responsabile del tributo o da suo delegato.

 

2.            Nell’atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, nonché la liquidazione della maggiore imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.

 

3.            Il perfezionamento dell’atto di adesione annulla l’efficacia dell’avviso di accertamento notificato.

 

4.            L’atto di adesione, definito e perfezionato da uno dei coobbligati, estingue l’imposizione in capo a tutti i coobbligati.

 

Articolo 26

ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL’ADESIONE

 

 

1.            Il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione all’accertamento è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione medesimo. Lo stesso viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal presente regolamento comunale.

 

2.            Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il Contribuente fa pervenire al Servizio Tributi la quietanza dell’avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile od un suo delegato rilascia copia dell’atto di accertamento con adesione.

 

3.            Il mancato pagamento rende efficace, a far data dal termine ultimo per il versamento, l’avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dato od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.

 

4.            Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente con le modalità stabilite al titolo IV del presente regolamento.

 

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA

 

 

Articolo 27

SCOPO DELL’AUTOTUTELA

 

 

1.            Il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione può essere esercitato in considerazione dei criteri di maggior efficienza ed efficacia dell’amministrazione stessa, nonché di economicità in relazione ai costi amministrativi connessi alla realizzazione del tributo ovvero alla difesa dal contenzioso.

 

 

Articolo 28

ANNULLAMENTO E REVOCA D’UFFICIO IN CASO DI AUTO ACCERTAMENTO

 

 

1.      La Pubblica Amministrazione, in sede di autoaccertamento, può agire in autotutela sia per l’annullamento che per la revoca dell’atto recante la pretesa tributaria ai sensi e con gli effetti, retroattivi o meno, derivanti dall’applicazione delle norme in materia vigenti.

 

 

 

 

 

 

Articolo 29

ANNULLAMENTO D’UFFICIO O RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE IN  CASO DI AUTOACCERTAMENTO

 

 

1.      L’Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o gravame tributario, quali:

-         errore di persona

-         evidente errore logico o di calcolo

-         errore sul presupposto della tassa o dell’imposta

-         doppia imposizione o tassazione

-         mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza

-         sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati

-         errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione Comunale.

 

2.      Il criterio di rinuncia all’imposizione viene esercitato, inoltre, in considerazione di criteri di economicità, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all’importo ritraibile dal tributo.

 

3.      Il criterio di economicità viene definito in € 10,00 per l’imposta comunale sugli immobili afferente a tutte le fattispecie impositive.

 

4.      Non si procede ad annullamento d’ufficio o a rinuncia all’imposizione, in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione Comunale.

 

 

Articolo 30

ORGANO COMPETENTE

 

 

1.               Il potere di annullamento, revoca, rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l’atto.

 

 

Articolo 31

ADEMPIMENTI DELL’UFFICIO

 

 

1.              Dell’eventuale annullamento, revoca, rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente nonché all’Organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso a cura dell’Ufficio Tributi.

 

 

 

 

 

Articolo 32

ISTANZA DI AUTOTUTELA

 

 

1.         Il contribuente può presentare eventuale richiesta di autoannullamento, revoca, rinuncia all’imposizione nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.

 

2.         L’istanza, motivata e da produrre in carta semplice, va indirizzata al Responsabile del Servizio competente.

 

3.         Il medesimo Responsabile, cui è diretta l’istanza, provvede, con atto motivata, nel termine di novanta giorni, ad accoglierla o a rigettarla.

 

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

NORME DI RINVIO

 

 

1.     Si applicano, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, le disposizioni del D. Leg. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni altra normativa pertinente.